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ultimora - 18 Maggio 2015

RICOGNIZIONE PREVENTIVA

Pubblicata la Circolare Agea n. ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015 che modifica la Circolare 139 del 20 marzo 2015 sulla ricognizione preventiva.

Riassumiamo le principali novità della Circolare:

1) trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013):
• il trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013) è possibile solo con un trasferimento (vendita o affitto) di almeno 0,5 ettari di superficie ammissibile;
• il trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013) è compatibile con il trasferimento dell’art. 20 e 21 del Reg. 639/2014 (nella Circolare 139 era incompatibile);
• il trasferimento del “requisito 2013” deve essere contenuto nel contratto con la clausola dell’art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013;
• il trasferimento del “requisito 2013” richiede il requisito di agricoltore attivo sia per il cedente che per il cessionario;

2) agricoltore attivo e contratti; tenuto conto che il requisito di agricoltore attivo è necessario sia per il cedente che per il cessionario;
• contratti sottoscritti dopo il 1° gennaio 2015: il requisito di “agricoltore attivo” deve essere posseduto alla data del contratto;
• contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2015: il requisito di “agricoltore attivo” deve essere posseduto in una data compresa tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della domanda;

3) movimentazioni multiple:
• si possono fare movimentazioni multiple: es. successione poi fusione; scissione poi successione;

4) mancata corrispondenza tra proprietario e titolare dei diritti; è possibile fare il trasferimento nel caso di:
• soci;
• parentela entro il quarto grado.

5) successione anticipata:
• la successione anticipata è possibile solo con il contestuale trasferimento di terra a qualsiasi titolo (donazione, vendita, affitto, comodato, ecc.);