RICOGNIZIONE PREVENTIVA
Pubblicata la Circolare Agea n. ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015 che modifica la Circolare 139 del 20 marzo 2015 sulla ricognizione preventiva.
Riassumiamo le principali novità della Circolare:
1) trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013):
• il trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013) è possibile solo con un trasferimento (vendita o affitto) di almeno 0,5 ettari di superficie ammissibile;
• il trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013) è compatibile con il trasferimento dell’art. 20 e 21 del Reg. 639/2014 (nella Circolare 139 era incompatibile);
• il trasferimento del “requisito 2013” deve essere contenuto nel contratto con la clausola dell’art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013;
• il trasferimento del “requisito 2013” richiede il requisito di agricoltore attivo sia per il cedente che per il cessionario;
2) agricoltore attivo e contratti; tenuto conto che il requisito di agricoltore attivo è necessario sia per il cedente che per il cessionario;
• contratti sottoscritti dopo il 1° gennaio 2015: il requisito di “agricoltore attivo” deve essere posseduto alla data del contratto;
• contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2015: il requisito di “agricoltore attivo” deve essere posseduto in una data compresa tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della domanda;
3) movimentazioni multiple:
• si possono fare movimentazioni multiple: es. successione poi fusione; scissione poi successione;
4) mancata corrispondenza tra proprietario e titolare dei diritti; è possibile fare il trasferimento nel caso di:
• soci;
• parentela entro il quarto grado.
5) successione anticipata:
• la successione anticipata è possibile solo con il contestuale trasferimento di terra a qualsiasi titolo (donazione, vendita, affitto, comodato, ecc.);
Riassumiamo le principali novità della Circolare:
1) trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013):
• il trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013) è possibile solo con un trasferimento (vendita o affitto) di almeno 0,5 ettari di superficie ammissibile;
• il trasferimento del “requisito 2013” (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013) è compatibile con il trasferimento dell’art. 20 e 21 del Reg. 639/2014 (nella Circolare 139 era incompatibile);
• il trasferimento del “requisito 2013” deve essere contenuto nel contratto con la clausola dell’art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013;
• il trasferimento del “requisito 2013” richiede il requisito di agricoltore attivo sia per il cedente che per il cessionario;
2) agricoltore attivo e contratti; tenuto conto che il requisito di agricoltore attivo è necessario sia per il cedente che per il cessionario;
• contratti sottoscritti dopo il 1° gennaio 2015: il requisito di “agricoltore attivo” deve essere posseduto alla data del contratto;
• contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2015: il requisito di “agricoltore attivo” deve essere posseduto in una data compresa tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della domanda;
3) movimentazioni multiple:
• si possono fare movimentazioni multiple: es. successione poi fusione; scissione poi successione;
4) mancata corrispondenza tra proprietario e titolare dei diritti; è possibile fare il trasferimento nel caso di:
• soci;
• parentela entro il quarto grado.
5) successione anticipata:
• la successione anticipata è possibile solo con il contestuale trasferimento di terra a qualsiasi titolo (donazione, vendita, affitto, comodato, ecc.);