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ultimora - 15 Febbraio 2010

DECRETO MINISTERIALE AVVICENDAMENTO

Articolo 68: modifica della misura dell?Avvicendamento

A seguito delle osservazioni della Commissione europea, l?Italia ha dovuto apportare una modifica alla misura dell?Avvicendamento, contenuta nelle disposizioni nazionali di attuazione dell?Articolo 68 del Reg. CE 73/2009.
II CTA (Comitato Tecnico degli Assessori) ha trovato un accordo su tale modifica, apportando alcuni cambiamenti all?articolo 10 del DM 29 luglio 2009.

Le modifiche sono tre:

1) avvicendamento biennale, anziché triennale;

2) l?avvicendamento dovrà avvenire attraverso la coltivazione nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici.
Elenco cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro.
Elenco colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ad erbai, con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.

3) non c?è l?obbligo della semente certificata di grano duro.

Le risorse stanziate per la misura rimangono invariate (99 milioni di euro) e sono riservate agli agricoltori delle Regioni del Centro e Sud Italia (Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).