Riforma della PAC: la fase finale della riforma del settore vitivinicolo comunitario entra in vigore il 1º agosto
Il 1º agosto entra in vigore la fase finale della riforma del settore vitivinicolo comunitario, approvata dai ministri dell'Agricoltura nel dicembre 2007 1 . Questa riforma di ampio respiro, la cui prima fase è già operativa dal 1º agosto dello scorso anno, mira a conferire equilibrio al mercato, a eliminare progressivamente le misure di intervento inefficaci e costose e a destinare le risorse di bilancio a misure più positive e dinamiche per accrescere la competitività dei vini europei. La riforma permette una rapida ristrutturazione del settore poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto a fornire un'alternativa ai produttori non competitivi e a eliminare dal mercato le eccedenze. Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcol per usi commestibili saranno progressivamente soppressi; gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, possono essere destinati a misure quali la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, la ristrutturazione e gli investimenti per modernizzare i vigneti e le cantine. La riforma contribuirà a proteggere l'ambiente nelle regioni vinicole, garantirà la salvaguardia di politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori. Dal 1º gennaio 2016 verrà inoltre abolito a livello comunitario l'attuale restrittivo sistema dei diritti di impianto, dando tuttavia agli Stati membri che lo desiderano la possibilità di mantenerlo fino al dicembre 2018.
La commissaria per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Mariann Fischer Boel ha così commentato: "Gli Stati membri e i produttori hanno la grande opportunità di utilizzare al meglio il nuovo regime vitivinicolo allo scopo di accrescere la reputazione internazionale di eccellenza dell'Europa. Ritengo che ci troviamo di fronte a una vera e propria svolta nella storia del settore vitivinicolo europeo. Devo però invitare gli Stati membri a mostrarsi solleciti nell'uso delle nuove risorse finanziarie messe a loro disposizione: i fondi delle dotazioni nazionali devono essere utilizzati entro il 15 ottobre o andranno persi".
Questa seconda fase della riforma comprende tre gruppi di norme che riguardano:
* le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione dei vini;
* le pratiche enologiche;
* lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Le nuove norme in fatto di etichettatura e di presentazione miglioreranno la comunicazione con il consumatore. Per quanto riguarda le DOP/IGP e le menzioni tradizionali, il regolamento stabilisce le norme per la loro protezione e le procedure per l 'esame delle domande di protezione, per i ricorsi in opposizione e per la cancellazione o la modifica delle DOP/IGP. La normativa fa salve le politiche nazionali consolidate in materia di qualità; inoltre, alcune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui godono. Diventerà possibile indicare l'annata della vendemmia e il nome dei vitigni per i vini senza DOP/IGP.
Il nuovo regolamento relativo alle pratiche enologiche garantisce la salvaguardia delle migliori tradizioni enologiche comunitarie, aprendo nel contempo all'innovazione.
La procedura per l'adozione di nuove pratiche enologiche e per la modifica di quelle esistenti è stata resa più flessibile. La Commissione è stata incaricata dal Consiglio di valutare l'elenco delle pratiche enologiche approvate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), tranne in fatto di arricchimento e di acidificazione e, se necessario, aggiungerà tali pratiche all'elenco delle tecniche approvate nell'Unione europea.
La prima fase della riforma del settore vitivinicolo è già stata attuata. Essa ha istituito i programmi nazionali di sostegno, che si avvalgono di dotazioni finanziarie nazionali, e ha affrontato inoltre i temi del commercio con i paesi terzi, del potenziale produttivo, anche con l'istituzione di un regime di estirpazione, e dei controlli nel settore vitivinicolo.
I fondi destinati alle dotazioni nazionali per il 2009 e non erogati entro il 15 ottobre andranno persi ( la cifra erogata finora è appena 30% dei fondi disponibili per quest'anno). Le risorse europee sono assegnate a ciascun paese produttore dell'Unione europea per permettergli di finanziare misure rispondenti alle sue esigenze specifiche. Gli Stati membri possono scegliere tra le misure seguenti:
* regime di pagamento unico (pagamenti diretti ai produttori), promozione sui mercati dei paesi terzi, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto e investimenti; ristrutturazione e riconversione dei vigneti, distillazione dei sottoprodotti, distillazione di alcol per usi commestibili, distillazione di crisi e sostegno all'uso del mosto di uve concentrato. Nell'ambito delle dotazioni nazionali il sostegno alla distillazione di alcole per usi commestibili, alla distillazione di crisi e all'uso del mosto di uve concentrato sarà possibile solo fino al 31 luglio 2012.
Le risorse finanziarie disponibili per le misure di sostegno sono destinate ad aumentare di anno in anno, da 794 Mio EUR nel 2009 a 1 231 Mio EUR nel 2013.
Un regime volontario di estirpazione di durata triennale riguarda una superficie complessiva indicativa di 175 000 ettari. Le dotazioni finanziarie per il regime di estirpazione per gli anni dal 2009 al 2011 sono rispettivamente di 464, 334 e 276 Mio EUR. Dato il numero elevato di richieste, quest'anno è stata data priorità in primo luogo ai produttori che estirpano l'intero vigneto e in secondo luogo ai produttori di oltre 55 anni.
La commissaria per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Mariann Fischer Boel ha così commentato: "Gli Stati membri e i produttori hanno la grande opportunità di utilizzare al meglio il nuovo regime vitivinicolo allo scopo di accrescere la reputazione internazionale di eccellenza dell'Europa. Ritengo che ci troviamo di fronte a una vera e propria svolta nella storia del settore vitivinicolo europeo. Devo però invitare gli Stati membri a mostrarsi solleciti nell'uso delle nuove risorse finanziarie messe a loro disposizione: i fondi delle dotazioni nazionali devono essere utilizzati entro il 15 ottobre o andranno persi".
Questa seconda fase della riforma comprende tre gruppi di norme che riguardano:
* le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione dei vini;
* le pratiche enologiche;
* lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Le nuove norme in fatto di etichettatura e di presentazione miglioreranno la comunicazione con il consumatore. Per quanto riguarda le DOP/IGP e le menzioni tradizionali, il regolamento stabilisce le norme per la loro protezione e le procedure per l 'esame delle domande di protezione, per i ricorsi in opposizione e per la cancellazione o la modifica delle DOP/IGP. La normativa fa salve le politiche nazionali consolidate in materia di qualità; inoltre, alcune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui godono. Diventerà possibile indicare l'annata della vendemmia e il nome dei vitigni per i vini senza DOP/IGP.
Il nuovo regolamento relativo alle pratiche enologiche garantisce la salvaguardia delle migliori tradizioni enologiche comunitarie, aprendo nel contempo all'innovazione.
La procedura per l'adozione di nuove pratiche enologiche e per la modifica di quelle esistenti è stata resa più flessibile. La Commissione è stata incaricata dal Consiglio di valutare l'elenco delle pratiche enologiche approvate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), tranne in fatto di arricchimento e di acidificazione e, se necessario, aggiungerà tali pratiche all'elenco delle tecniche approvate nell'Unione europea.
La prima fase della riforma del settore vitivinicolo è già stata attuata. Essa ha istituito i programmi nazionali di sostegno, che si avvalgono di dotazioni finanziarie nazionali, e ha affrontato inoltre i temi del commercio con i paesi terzi, del potenziale produttivo, anche con l'istituzione di un regime di estirpazione, e dei controlli nel settore vitivinicolo.
I fondi destinati alle dotazioni nazionali per il 2009 e non erogati entro il 15 ottobre andranno persi ( la cifra erogata finora è appena 30% dei fondi disponibili per quest'anno). Le risorse europee sono assegnate a ciascun paese produttore dell'Unione europea per permettergli di finanziare misure rispondenti alle sue esigenze specifiche. Gli Stati membri possono scegliere tra le misure seguenti:
* regime di pagamento unico (pagamenti diretti ai produttori), promozione sui mercati dei paesi terzi, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto e investimenti; ristrutturazione e riconversione dei vigneti, distillazione dei sottoprodotti, distillazione di alcol per usi commestibili, distillazione di crisi e sostegno all'uso del mosto di uve concentrato. Nell'ambito delle dotazioni nazionali il sostegno alla distillazione di alcole per usi commestibili, alla distillazione di crisi e all'uso del mosto di uve concentrato sarà possibile solo fino al 31 luglio 2012.
Le risorse finanziarie disponibili per le misure di sostegno sono destinate ad aumentare di anno in anno, da 794 Mio EUR nel 2009 a 1 231 Mio EUR nel 2013.
Un regime volontario di estirpazione di durata triennale riguarda una superficie complessiva indicativa di 175 000 ettari. Le dotazioni finanziarie per il regime di estirpazione per gli anni dal 2009 al 2011 sono rispettivamente di 464, 334 e 276 Mio EUR. Dato il numero elevato di richieste, quest'anno è stata data priorità in primo luogo ai produttori che estirpano l'intero vigneto e in secondo luogo ai produttori di oltre 55 anni.