TRASFERIMENTO TITOLI: nuove disposizioni
Con la circolare Agea ACIU n°236 del 6 aprile 2007 (Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005) sono state definite le nuove indicazioni in materia di trasferimento titoli.
Da segnalare in particolare che, in seguito all?abrogazione del comma 1 del DM 5 agosto 2004 n. 1787 le trattenute previste dall?art. 9 del Reg. n. 795/04 non vengono più applicate ai titoli.
In seguito all?abrogazione del comma 4 del DM 5 agosto 2004 n. 1787 il trasferimento dei titoli è inoltre consentito anche tra diverse regioni omogenee, così come definite all'art. 2, comma 5 del DM medesimo.
Le domande di trasferimento dei titoli devono essere accettate di norma su SIAN entro il quindicesimo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine ultimo per la presentazione, anche tardiva ai sensi dell?art. 21 del Reg. (CE) n. 796/04, delle domande di aiuto al fine di consentire all?Organismo di Coordinamento di validare i trasferimenti dei titoli.
In deroga a quanto sopra previsto, per il solo anno 2007 le domande di trasferimento dei titoli possono essere accettate fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della Domanda Unica 2007, ferma restando la successiva validazione dell?Organismo di Coordinamento. Il diniego di validazione fa sì che il trasferimento non vada a buon fine, e che i titoli in questione non possano essere pagati al cessionario nell?ambito della Domanda Unica 2007
Gli allegati alla circolare sostituiscono integralmente quelli della circolare Agea n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.
Il testo integrale della circolare è pubblicata in area riservata ? sezione ?normativa AGEA? ? provvisoriamente nella sottocartella ?2006?.
Da segnalare in particolare che, in seguito all?abrogazione del comma 1 del DM 5 agosto 2004 n. 1787 le trattenute previste dall?art. 9 del Reg. n. 795/04 non vengono più applicate ai titoli.
In seguito all?abrogazione del comma 4 del DM 5 agosto 2004 n. 1787 il trasferimento dei titoli è inoltre consentito anche tra diverse regioni omogenee, così come definite all'art. 2, comma 5 del DM medesimo.
Le domande di trasferimento dei titoli devono essere accettate di norma su SIAN entro il quindicesimo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine ultimo per la presentazione, anche tardiva ai sensi dell?art. 21 del Reg. (CE) n. 796/04, delle domande di aiuto al fine di consentire all?Organismo di Coordinamento di validare i trasferimenti dei titoli.
In deroga a quanto sopra previsto, per il solo anno 2007 le domande di trasferimento dei titoli possono essere accettate fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della Domanda Unica 2007, ferma restando la successiva validazione dell?Organismo di Coordinamento. Il diniego di validazione fa sì che il trasferimento non vada a buon fine, e che i titoli in questione non possano essere pagati al cessionario nell?ambito della Domanda Unica 2007
Gli allegati alla circolare sostituiscono integralmente quelli della circolare Agea n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.
Il testo integrale della circolare è pubblicata in area riservata ? sezione ?normativa AGEA? ? provvisoriamente nella sottocartella ?2006?.